Art. 1.

      1. L'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense, dichiarato istituto di educazione e istruzione femminile ai sensi del regio decreto 18 novembre 1869, n. 2301, e successive modificazioni, nonché dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1o ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, è estinto.
      2. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» è trasferito in proprietà al comune di Vico Equense che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto stesso.
      3. Alle operazioni di consegna al comune di Vico Equense effettuate in attuazione del comma 2, provvede il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso», di intesa con il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania.
      4. Il patrimonio dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» è utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo.